Lavoratori in trasferta o distacco nell’UE: in arrivo nuove regole comuni

Knowing good advice Il 7 luglio 2026 il Parlamento europeo ha approvato la revisione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che disciplinano il coordinamento in materia di sicurezza sociale dei lavoratori mobili nell’Unione. La riforma è attesa da oltre un decennio ed è destinata a incidere in modo significativo sulle procedure aziendali. Il primo elemento di novità è terminologico, ma non solo. La revisione sostituisce l’espressione “distacco” con quella di “invio del lavoratore in un altro Stato membro“, allineando il lessico previdenziale UE al concetto più ampio di mobilità transfrontaliera già utilizzato in altri ambiti dell’ordinamento europeo. La nuova formulazione supera l’ambiguità che nel tempo ha generato incertezze applicative rispetto al distacco disciplinato dal diritto interno del lavoro. La modifica di maggiore impatto operativo riguarda l’introduzione di un obbligo generalizzato di notifica preventiva all’istituzione competente prima dell’inizio dell’attività all’estero. Il documento portatile A1 che attesta la legislazione previdenziale applicabile dovrà essere richiesto e ottenuto prima del trasferimento del lavoratore, superando definitivamente la prassi (già peraltro non ammessa dall’INPS con messaggio n. 65/2020) di regolarizzazione ex post. Sono previste specifiche esenzioni per i viaggi d’affari e per alcune attività di breve durata, il cui perimetro esatto sarà definito nelle disposizioni finali.  La revisione recepisce e rafforza l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia UE in materia di divieto di sostituzione per prolungare artificiosamente il distacco oltre i limiti massimi. Viene inoltre introdotta una specifica disciplina per le fattispecie in cui il lavoratore venga assunto con la finalità di essere immediatamente inviato in altro Stato membro, ipotesi che ha generato negli anni contestazioni ispettive relative alla genuinità del distacco. Le nuove disposizioni non sono ancora operative. Il testo attende l’adozione formale del Consiglio dell’Unione europea e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE. È poi previsto un periodo di applicazione differita di 24 mesi.  L’orizzonte temporale è apparentemente lontano, ma si suggerisce fin d’ora di effettuare una ricognizione delle proprie procedure aziendali, in caso di mobilità internazionale.  Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (13) Assistenza Legale (2) Assistenza Societaria (1) Consulenza del lavoro (9) Kreston-TDL (1)