Il regime di call-off stock: normativa, condizioni e applicazione pratica

call off stock

Knowing good advice Il regime di call-off stock semplifica le operazioni intracomunitarie consentendo al fornitore di trasferire beni in un altro Stato membro senza effettuare subito una cessione. Scopri requisiti, tempistiche e implicazioni fiscali per gestire correttamente queste operazioni. Il regime di call-off stock, disciplinato dal D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192 (che recepisce l’art. 17-bis della Direttiva 2006/112/CE), si applica quando un soggetto passivo trasferisce beni in un deposito situato in un altro Stato membro dell’UE. In questo caso, l’acquirente destinatario è già identificato (sia in termini di identità che di numero di identificazione IVA) al momento del trasporto e può prelevare i beni dal deposito in un momento successivo, acquisendone la proprietà. Il regime prevede che: a) non avvenga alcuna cessione intracomunitaria né alcun acquisto intracomunitario al momento della spedizione o del trasporto dei beni nel deposito situato in un altro Stato membro; b) la cessione intracomunitaria esente (nello Stato membro di partenza) e l’acquisto intracomunitario tassato (nello Stato membro di arrivo) si realizzino solo nel momento in cui l’acquirente preleva i beni e ne acquisisce la proprietà. Condizioni per applicare il regime di call-off stock Per poter applicare correttamente il regime di call-off stock, devono essere rispettate le seguenti condizioni: Il fornitore e l’acquirente destinatario devono essere soggetti passivi IVA. Il fornitore non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione. Il fornitore deve registrare la spedizione o il trasporto dei beni in un apposito registro. I beni devono essere trasportati da uno Stato membro a un altro per essere ceduti successivamente all’acquirente destinatario. Il fornitore deve indicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente nell’elenco riepilogativo INTRASTAT relativo al periodo in cui avviene la spedizione. L’acquirente destinatario deve essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di arrivo. L’identità e il numero di identificazione IVA dell’acquirente devono essere noti al fornitore al momento della spedizione o del trasporto. Realizzazione della cessione intracomunitaria La cessione intracomunitaria si considera realizzata anche nei seguenti casi residuali: Il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi dall’arrivo dei beni se non sono stati ancora ceduti. Quando, entro 12 mesi dall’arrivo, viene meno una delle condizioni previste dall’ 41-bis, comma 1. Prima della cessione, se entro 12 mesi i beni vengono ceduti a un soggetto diverso dall’acquirente originario. Prima della spedizione verso un altro Stato membro, se i beni sono ulteriormente trasportati entro 12 mesi. Perdita della neutralità fiscale Il regime di neutralità fiscale decade nei seguenti casi: Distruzione, perdita o furto dei beni. Sostituzione dell’acquirente originario, anche se nel rispetto delle condizioni del call-off stock e degli obblighi di registrazione. Cessione dei beni in un altro Stato membro. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (6)