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Il regime di call-off stock: normativa, condizioni e applicazione pratica

Il regime di call-off stock semplifica le operazioni intracomunitarie consentendo al fornitore di trasferire beni in un altro Stato membro senza effettuare subito una cessione. Scopri requisiti, tempistiche e implicazioni fiscali per gestire correttamente queste operazioni.

Il regime di call-off stock, disciplinato dal D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192 (che recepisce l’art. 17-bis della Direttiva 2006/112/CE), si applica quando un soggetto passivo trasferisce beni in un deposito situato in un altro Stato membro dell’UE. In questo caso, l’acquirente destinatario è già identificato (sia in termini di identità che di numero di identificazione IVA) al momento del trasporto e può prelevare i beni dal deposito in un momento successivo, acquisendone la proprietà.

Il regime prevede che:

  1. a) non avvenga alcuna cessione intracomunitaria né alcun acquisto intracomunitario al momento della spedizione o del trasporto dei beni nel deposito situato in un altro Stato membro;
  2. b) la cessione intracomunitaria esente (nello Stato membro di partenza) e l’acquisto intracomunitario tassato (nello Stato membro di arrivo) si realizzino solo nel momento in cui l’acquirente preleva i beni e ne acquisisce la proprietà.

Condizioni per applicare il regime di call-off stock

Per poter applicare correttamente il regime di call-off stock, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • Il fornitore e l’acquirente destinatario devono essere soggetti passivi IVA.
  • Il fornitore non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione.
  • Il fornitore deve registrare la spedizione o il trasporto dei beni in un apposito registro.
  • I beni devono essere trasportati da uno Stato membro a un altro per essere ceduti successivamente all’acquirente destinatario.
  • Il fornitore deve indicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente nell’elenco riepilogativo INTRASTAT relativo al periodo in cui avviene la spedizione.
  • L’acquirente destinatario deve essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di arrivo.
  • L’identità e il numero di identificazione IVA dell’acquirente devono essere noti al fornitore al momento della spedizione o del trasporto.

Realizzazione della cessione intracomunitaria

La cessione intracomunitaria si considera realizzata anche nei seguenti casi residuali:

  1. Il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi dall’arrivo dei beni se non sono stati ancora ceduti.
  2. Quando, entro 12 mesi dall’arrivo, viene meno una delle condizioni previste dall’ 41-bis, comma 1.
  3. Prima della cessione, se entro 12 mesi i beni vengono ceduti a un soggetto diverso dall’acquirente originario.
  4. Prima della spedizione verso un altro Stato membro, se i beni sono ulteriormente trasportati entro 12 mesi.

Perdita della neutralità fiscale

Il regime di neutralità fiscale decade nei seguenti casi:

  1. Distruzione, perdita o furto dei beni.
  2. Sostituzione dell’acquirente originario, anche se nel rispetto delle condizioni del call-off stock e degli obblighi di registrazione.
  3. Cessione dei beni in un altro Stato membro.