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Incasso giuridico e rinuncia ai dividendi: l’Agenzia delle Entrate chiarisce con la risposta n. 59/2025

Con la Risposta allinterpello n. 59 del 3 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’incasso giuridico in relazione alla rinuncia ai dividendi da parte dei soci, in particolare quando i dividendi sono già stati deliberati dalla società.

Nel caso analizzato, la società istante riferisce di:

  • aver deliberato la distribuzione dei dividendi in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020;
  • non aver mai erogato finanziariamente gli importi deliberati;
  • voler procedere alla distribuzione solo parziale dei dividendi deliberati;
  • aver ricevuto dai soci (persone fisiche non imprenditori) la conferma della rinuncia alla parte residua, affinché tale importo possa essere destinato a riserva straordinaria.

In premessa, si ricorda che la tesi dellincasso giuridico si fonda sul principio secondo cui le somme rinunciate dal socio producono lo stesso effetto fiscale che si verificherebbe se tali somme fossero state prima incassate e poi restituite dal socio stesso.

Più precisamente, la rinuncia a crediti relativi a redditi soggetti a tassazione per cassa (come i compensi agli amministratori) presuppone il giuridico incasso del credito e comporta, di conseguenza, l’obbligo di sottoporre a tassazione tali importi, anche tramite ritenuta dimposta (cfr. Circolare Ministeriale n. 73/1994 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 124/2017).

Tornando al caso concreto, la società riteneva che il dividendo rinunciato da un socio persona fisica non imprenditorenon generasse alcun effetto fiscale attivo, configurandosi una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 4-bis, del TUIR. Tale posizione si basa sul principio secondo cui la rinuncia non modifica il valore fiscale della partecipazione detenuta, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16595/2023.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella risposta n. 59/2025, giunge a conclusioni differenti, affermando che tale disciplina non è applicabile ai soci persone fisiche non imprenditori, in quanto non si riscontra alcuna divergenza tra valore fiscale e nominale del credito oggetto di rinuncia. In questi casi, si determina un incremento del valore fiscale della partecipazione, con la conseguente assenza di sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES.

Infine, l’Ufficio chiarisce che i dividendi rinunciati devono considerarsi giuridicamente incassati, rendendo necessaria l’applicazione della ritenuta dacconto del 26%, senza obbligo per la società di assoggettare a tassazione alcuna sopravvenienza attiva.