Iperammortamento 2026: il ritorno della deduzione maggiorata per gli investimenti in beni strumentali

Knowing good advice Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore interviene nuovamente sul sistema degli incentivi agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di nuova acquisizione, reintroducendo la disciplina dell’iperammortamento, destinata a sostituire i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. La misura, disciplinata dall’art. 1, commi 427–436 della citata Legge, si colloca in continuità con il sostegno alla trasformazione tecnologica delle imprese, ma ne modifica in modo significativo logica e meccanismi applicativi. L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, delineando un orizzonte temporale pluriennale che mira a riportare stabilità nella programmazione degli investimenti, dopo una fase caratterizzata da strumenti a durata limitata e da risorse contingentate. A differenza dei crediti d’imposta, l’iperammortamento opera come maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili. Il beneficio si riflette in una deduzione più elevata delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, con effetti diretti sulla determinazione del reddito imponibile. Ne consegue che l’agevolazione esplica i propri effetti solo in presenza di reddito imponibile; in caso di perdita, il beneficio non decade, ma viene rinviato agli esercizi successivi. Tale maggiorazione ha rilevanza esclusivamente ai fini IRPEF/IRES, restando invece irrilevante ai fini IRAP. Possono accedere alla misura i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. Restano escluse le imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali prive di continuità aziendale, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive. Ai fini dell’agevolazione rileva esclusivamente la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo i criteri ordinari di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR. La maggiorazione del costo è articolata per scaglioni: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Il perimetro oggettivo dell’iperammortamento comprende beni strumentali materiali e immateriali ad elevato contenuto tecnologico, individuati nei nuovi allegati IV e V alla Legge, aggiornati per riflettere l’evoluzione digitale dei processi produttivi. Vi rientrano inoltre gli investimenti funzionali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norma. Nel complesso, la nuova disciplina dell’iperammortamento si presenta come una misura di forte interesse per le imprese: l’estensione temporale favorisce una pianificazione più efficiente, mentre l’aggiornamento degli allegati amplia l’orizzonte dei beni agevolabili e incentiva l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. Resta, tuttavia, un ultimo tassello da attendere, rappresentato dal decreto attuativo, atteso entro trenta giorni dalla pubblicazione della Legge, che dovrà chiarire modalità operative, documentazione richiesta e coordinamento con le altre misure agevolative, trasformando l’impianto normativo in uno strumento pienamente utilizzabile dalle imprese. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (9) Assistenza Legale (2) Consulenza del lavoro (2) Kreston-TDL (1)
Ristrutturazioni edilizie: cosa cambia nel 2025 e 2026

Knowing good advice Il 2025 segna la fine definitiva della cessione del credito e dello sconto in fattura per quasi tutti i bonus edilizi, a seguito del D.L. 212/2023, convertito nella L. 17/2024. Le agevolazioni tornano quindi alla gestione “ordinaria”, con detrazioni d’imposta usufruibili solo in dichiarazione. La L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), con i chiarimenti dalla Circ. AE n. 8 del 19.06.2025 ed i più recenti aggiornamenti previsti dal DDL di bilancio 2026 hanno rivisto i benefici fiscali come segue. Per gli interventi di ristrutturazione ex art. 16-bis TUIR, la detrazione al 50% resta confermata dal 2025 soltanto per l’abitazione principale e relative pertinenze mentre per le altre abitazioni torna al 36%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Tale misura risulta attualmente prorogata anche per l’anno 2026.I famigliari conviventi del titolare di diritto reale sull’abitazione principale, qualora abbiano sostenuto le spese, non possono più godere dal 2025 della detrazione del 50% come avveniva in passato, ma il beneficio scende al 36%. Anche per l’Ecobonus ed il Sismabonus le percentuali di detrazione si sono uniformate per il 2025 ed il 2026 in modo analogo alle percentuali di detrazione e limiti di spesa previsti per gli interventi di ristrutturazione. Il Bonus Mobili, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati agli immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è previsto nella misura del 50% entro il limite di spesa di 5.000 euro per gli anni 2025 e 2026. Per il Superbonus è invece previsto che, per gli interventi di Sismabonus e di Ecobonus, fermi restando i limiti di spesa previsti per i singoli interventi e non considerando le numerose eccezioni, le percentuali di detrazione siano stabilite per il 2025 nella misura del 65%. Si ricorda che, per tutti i lavori che comportano un risparmio energetico, rimane fermo l’obbligo di inviare una comunicazione all’ENEA. Attualmente, è già prevista una generale rimodulazione delle aliquote di tutte le tipologie di interventi per l’anno 2027; ciò sarà oggetto di approfondimento in un successivo articolo. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (8) Assistenza Legale (2) Consulenza del lavoro (2) Kreston-TDL (1)
Il punto sull’attuazione della riforma fiscale

Knowing good advice Sulla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2025, n. 184, è stata pubblicata la Legge 8 agosto 2025, n. 120, che ha apportato modifiche alla Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”. La Legge 9 agosto 2023, n. 111 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi generali e specifici previsti nella Legge stessa. Inizialmente, il Governo per completare il quadro normativo, aveva a disposizione 24 mesi, per cui la revisione doveva essere completata entro il 29 agosto 2025. Tale termine è stato recentemente prorogato di un anno (29 agosto 2026), per effetto della modifica prevista dalla Legge 8 agosto 2025, n. 120. E’ previsto anche il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Nella versione iniziale, tali Testi dovevano essere approvati entro il 29 agosto 2024; la scadenza è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2026, per effetto della proroga della citata Legge n. 120/2025. Si provvederà, inoltre, alla predisposizione di un Codice tributario contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali. Tale obiettivo dovrà essere attuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi relativi alla riforma. Si segnala l’approvazione in via preliminare di alcuni D.Lgs. contenenti disposizioni in materia di: terzo settore, crisi di impresa e IVA; IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi Unici tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. Recentemente è stata costituita l’apposita Commissione dei componenti nominati dal ministro del Consiglio superiore dell’Economia e della Finanza per l’elaborazione del nuovo corpus normativo. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (8) Kreston-TDL (1)
Il regime di call-off stock: normativa, condizioni e applicazione pratica

Knowing good advice Il regime di call-off stock semplifica le operazioni intracomunitarie consentendo al fornitore di trasferire beni in un altro Stato membro senza effettuare subito una cessione. Scopri requisiti, tempistiche e implicazioni fiscali per gestire correttamente queste operazioni. Il regime di call-off stock, disciplinato dal D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192 (che recepisce l’art. 17-bis della Direttiva 2006/112/CE), si applica quando un soggetto passivo trasferisce beni in un deposito situato in un altro Stato membro dell’UE. In questo caso, l’acquirente destinatario è già identificato (sia in termini di identità che di numero di identificazione IVA) al momento del trasporto e può prelevare i beni dal deposito in un momento successivo, acquisendone la proprietà. Il regime prevede che: a) non avvenga alcuna cessione intracomunitaria né alcun acquisto intracomunitario al momento della spedizione o del trasporto dei beni nel deposito situato in un altro Stato membro; b) la cessione intracomunitaria esente (nello Stato membro di partenza) e l’acquisto intracomunitario tassato (nello Stato membro di arrivo) si realizzino solo nel momento in cui l’acquirente preleva i beni e ne acquisisce la proprietà. Condizioni per applicare il regime di call-off stock Per poter applicare correttamente il regime di call-off stock, devono essere rispettate le seguenti condizioni: Il fornitore e l’acquirente destinatario devono essere soggetti passivi IVA. Il fornitore non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione. Il fornitore deve registrare la spedizione o il trasporto dei beni in un apposito registro. I beni devono essere trasportati da uno Stato membro a un altro per essere ceduti successivamente all’acquirente destinatario. Il fornitore deve indicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente nell’elenco riepilogativo INTRASTAT relativo al periodo in cui avviene la spedizione. L’acquirente destinatario deve essere identificato ai fini IVA nello Stato membro di arrivo. L’identità e il numero di identificazione IVA dell’acquirente devono essere noti al fornitore al momento della spedizione o del trasporto. Realizzazione della cessione intracomunitaria La cessione intracomunitaria si considera realizzata anche nei seguenti casi residuali: Il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi dall’arrivo dei beni se non sono stati ancora ceduti. Quando, entro 12 mesi dall’arrivo, viene meno una delle condizioni previste dall’ 41-bis, comma 1. Prima della cessione, se entro 12 mesi i beni vengono ceduti a un soggetto diverso dall’acquirente originario. Prima della spedizione verso un altro Stato membro, se i beni sono ulteriormente trasportati entro 12 mesi. Perdita della neutralità fiscale Il regime di neutralità fiscale decade nei seguenti casi: Distruzione, perdita o furto dei beni. Sostituzione dell’acquirente originario, anche se nel rispetto delle condizioni del call-off stock e degli obblighi di registrazione. Cessione dei beni in un altro Stato membro. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (6)
Concordato Preventivo Biennale: cos’è, come funziona e cosa cambia nel 2025-2026

Knowing good advice Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è una misura introdotta dal Decreto Legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 per offrire maggiore certezza e stabilità fiscale a professionisti e imprese. Si tratta di una novità pensata per i titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo, che consente di concordare preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile e il valore della produzione netta del biennio successivo all’adesione, sui quali verranno calcolate le imposte. Gli obiettivi del Concordato Preventivo Biennale Il CPB si inserisce in un più ampio processo di semplificazione fiscale e ha l’obiettivo di: Migliorare il rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria Promuovere la trasparenza fiscale Promuovere il rispetto degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) Ridurre l’incertezza legata a possibili accertamenti Favorire una pianificazione fiscale di medio termine Rinnovo per il biennio 2025-2026: cosa prevede il MEF In attuazione dell’art. 9 del D.lgs. 13/2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con decreto del 28 aprile 2025, la nuova metodologia per elaborare le proposte di concordato relative al periodo 2025-2026. Il provvedimento attuativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, rendendo operativa la nuova fase del CPB. A chi si applica il Concordato Preventivo Biennale La normativa individua tre categorie principali di contribuenti: Chi ha già aderito al CPB per il 2024-2025 I soggetti che hanno accettato la proposta per il biennio 2024-2025 non devono rinnovare l’adesione per il 2025: il regime concordatario prosegue automaticamente, a condizione che permangano i requisiti iniziali. Nuovi aderenti per il 2025-2026 Chi non ha aderito al CPB nel 2024 può ora valutare l’adesione per il nuovo biennio 2025-2026.L’accettazione della proposta avverrà tramite gli strumenti ISA, seguendo le modalità definite dal Decreto MEF, entro il 30 settembre 2025. Adesione per il biennio 2026-2027 Come previsto dall’art. 14 del D.lgs. 13/2024, una volta concluso il primo biennio, se persistono i requisiti e non si verificano cause ostative, l’Agenzia delle Entrate potrà formulare una nuova proposta di concordato per il biennio 2026-2027. Forfettari esclusi dal CPB per il 2025-2026 L’adesione al CPB è stata sperimentata nel 2024 anche per i contribuenti in regime forfettario. Tuttavia, per il biennio 2025-2026, questa possibilità non è stata rinnovata: i forfettari, dunque, restano esclusi dall’applicazione del Concordato in questa fase. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (5)
Autovettura aziendale assegnata al dipendente: uso promiscuo, implicazioni fiscali e modalità operative

Knowing good advice a) Assegnazione autovettura per uso promiscuo L’assegnazione di autovetture aziendali ai dipendenti per uso promiscuo rappresenta una delle forme più diffuse di fringe benefit in Italia. Si tratta di una formula che consente al lavoratore di utilizzare il veicolo aziendale – tipicamente un’auto, ma talvolta anche moto o scooter – sia per esigenze lavorative (trasferte, visite a clienti o fornitori) sia per scopi personali, ad esempio durante il weekend o nel tempo libero. Da qui la definizione di “uso promiscuo”. Policy aziendali e accordi formali L’assegnazione del veicolo è regolata da policy aziendali che stabiliscono le modalità d’uso, le limitazioni e le eventuali responsabilità del dipendente. È prassi predisporre una comunicazione formale per informare il lavoratore sul tipo di veicolo assegnato, sulle condizioni d’uso e, ove previsto, sugli eventuali importi da trattenere in busta paga per coprire costi eccedenti rispetto ai limiti aziendali (es. scelta di un veicolo di fascia superiore, richiesta di accessori extra, ecc.). Implicazioni fiscali e contributive In considerazione del fatto che il veicolo viene impiegato sia per scopi lavorativi che personali del lavoratore, si costituisce a tutti gli effetti un beneficio marginale per quest’ultimo poiché ha la possibilità di godere di un bene il cui costo è sostenuto dal datore di lavoro ma che può essere liberamente utilizzato anche per le proprie esigenze personali e familiari. Tale beneficio assume quindi una rilevanza fiscale e contributiva che deve essere necessariamente quantificata e gestita. La quantificazione deve partire anzitutto dall’analisi attraverso la ripartizione di due fattispecie distinte: I limiti di esenzione fiscale dei fringe benefit; I criteri di determinazione del valore economico del benefit auto concesso al lavoratore. Limiti di esenzione:Secondo la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), fino al 2027 la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit è pari a: 000 € per la generalità dei lavoratori; 000 € per i lavoratori con figli a carico. Se il valore complessivo del benefit auto (sommato agli altri fringe benefit eventualmente riconosciuti) è inferiore al limite previsto, non vi è alcun impatto fiscale o contributivo. Se invece lo supera, l’intero importo diventa imponibile. Conseguenze per il datore di lavoro:Oltre all’impatto sul netto in busta paga del dipendente, il superamento dei limiti comporta maggiori oneri anche per l’azienda, in termini di contribuzione e costi indiretti. Come si determina il valore del benefit auto La normativa di riferimento è l’art. 51, comma 4 del TUIR, più volte aggiornato dal legislatore per includere parametri ambientali nella determinazione del valore del benefit. Di seguito un riepilogo dei criteri applicabili, suddivisi per periodo: Assegnazioni fino al 30.06.2020Tassazione del 30% su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente. Immatricolazione entro 30.06.2020, assegnazione dal 01.07.2020 al 31.12.2024Calcolo del valore normale ex art. 9 TUIR (tariffe leasing/noleggio), al netto della quota relativa all’uso aziendale. Immatricolazione e assegnazione dal 01.07.2020 al 31.12.2024Tassazione in percentuale variabile basata sul livello di inquinamento del veicolo, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Ordine veicolo entro 31.12.2024, assegnazione dal 01.01.2025 al 30.06.2025 Tassazione in percentuale variabile basata sul livello di inquinamento del veicolo, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Ordine entro 31.12.2024, assegnazione dal 01.07.2025Tassazione variabile dal 10% al 50% a seconda della trazione del veicolo, (elettrica, ibrida, benzina, ecc.) calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente; Ordine, immatricolazione e assegnazione dal 01.01.2025Tassazione variabile dal 10% al 50% a seconda della trazione del veicolo, (elettrica, ibrida, benzina, ecc.) calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Dubbi interpretativi ancora aperti Restano alcuni aspetti ancora poco chiari, tra cui: Cosa accade se l’auto era già in flotta aziendale, ma viene assegnata a un nuovo dipendente nel 2025? Quando adottare il valore normale ex art. 9 TUIR? Su quest’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate in passato ha chiarito che nei casi di leasing post 01.07.2020 con veicolo immatricolato prima, è necessario applicare il valore normale del bene, scorporando la quota riferita all’uso lavorativo. Questo approccio, tuttavia, comporta non poche difficoltà operative e gestionali. Un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate resta auspicabile. b) Assegnazione autovettura senza uso promiscuo. E se l’auto è concessa solo per scopi lavorativi? Infine, è possibile che l’autovettura venga assegnata esclusivamente per l’uso lavorativo. In tal caso, il dipendente accede al veicolo solo durante l’orario di lavoro e lo lascia in azienda a fine giornata, recandosi alla propria abitazione con altro mezzo personale. Qualsiasi uso personale è vietato e può comportare sanzioni disciplinari. Si consiglia, a tutela aziendale, di far firmare al dipendente un documento in cui siano chiaramente indicate tutte le regole d’uso. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (4)
Incasso giuridico e rinuncia ai dividendi: l’Agenzia delle Entrate chiarisce con la risposta n. 59/2025

Knowing good advice Con la Risposta all’interpello n. 59 del 3 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema dell’incasso giuridico in relazione alla rinuncia ai dividendi da parte dei soci, in particolare quando i dividendi sono già stati deliberati dalla società. Nel caso analizzato, la società istante riferisce di: aver deliberato la distribuzione dei dividendi in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020; non aver mai erogato finanziariamente gli importi deliberati; voler procedere alla distribuzione solo parziale dei dividendi deliberati; aver ricevuto dai soci (persone fisiche non imprenditori) la conferma della rinuncia alla parte residua, affinché tale importo possa essere destinato a riserva straordinaria. In premessa, si ricorda che la tesi dell’incasso giuridico si fonda sul principio secondo cui le somme rinunciate dal socio producono lo stesso effetto fiscale che si verificherebbe se tali somme fossero state prima incassate e poi restituite dal socio stesso. Più precisamente, la rinuncia a crediti relativi a redditi soggetti a tassazione per cassa (come i compensi agli amministratori) presuppone il giuridico incasso del credito e comporta, di conseguenza, l’obbligo di sottoporre a tassazione tali importi, anche tramite ritenuta d’imposta (cfr. Circolare Ministeriale n. 73/1994 e Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 124/2017). Tornando al caso concreto, la società riteneva che il dividendo rinunciato da un socio persona fisica non imprenditorenon generasse alcun effetto fiscale attivo, configurandosi una sopravvenienza attiva ex art. 88, comma 4-bis, del TUIR. Tale posizione si basa sul principio secondo cui la rinuncia non modifica il valore fiscale della partecipazione detenuta, come confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16595/2023. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella risposta n. 59/2025, giunge a conclusioni differenti, affermando che tale disciplina non è applicabile ai soci persone fisiche non imprenditori, in quanto non si riscontra alcuna divergenza tra valore fiscale e nominale del credito oggetto di rinuncia. In questi casi, si determina un incremento del valore fiscale della partecipazione, con la conseguente assenza di sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES. Infine, l’Ufficio chiarisce che i dividendi rinunciati devono considerarsi giuridicamente incassati, rendendo necessaria l’applicazione della ritenuta d’acconto del 26%, senza obbligo per la società di assoggettare a tassazione alcuna sopravvenienza attiva. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (4)
Milleproroghe (DL 27.12.2024 n. 202): conversione in legge 21/2/2025 n. 15 – Principali novità fiscali e normative

Knowing good advice Il Decreto Legge 27.12.2024 n. 202 (decreto “Milleproroghe”) è stato convertito nella Legge 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24.2.2025 n. 45 con entrata in vigore il 25.2.2025, introducendo significative modifiche rispetto al testo originario. Provvedimenti Principali Rottamazione dei Ruoli – Riammissione per Decadenza Con i commi 1-2 dell’articolo 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione, è stata prevista la riammissione alla “rottamazione dei ruoli” della Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) per i contribuenti che: Avevano presentato domanda entro il 30.6.2023 Sono decaduti al 31.12.2024 per irregolarità nei pagamenti Avevano carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022 Assemblee “a Distanza” – Proroga al 31.12.2025 Il comma 14-sexies dell’articolo 3, introdotto in sede di conversione, ha prorogato al 31.12.2025 l’utilizzo della disciplina emergenziale per le assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), precedentemente scaduta il 31.12.2024. Credito d’Imposta Transizione 5.0 – Retroattività L’articolo 13 comma 1-quinquies, inserito in sede di conversione, ha modificato l’articolo 38 comma 2 del DL 19/2024, rendendo agevolabili ai fini del credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti sostenuti prima della presentazione della richiesta di accesso, purché effettuati a partire dall’1.1.2024. Scadenze da Monitorare per le Imprese Assicurazione Rischi Catastrofali – Proroga al 31.3.2025 L’articolo 13 comma 1 proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine per la stipula obbligatoria delle polizze catastrofali da parte delle imprese iscritte nel Registro delle imprese, a copertura dei danni relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti (RENTRI) – Nuovi Termini L’articolo 11 comma 2-bis, inserito in sede di conversione, prevede l’estensione da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI. Per produttori iniziali di rifiuti speciali con più di 50 dipendenti e altri soggetti obbligati, l’iscrizione deve avvenire dal 15.12.2024 entro il 14.4.2025 (precedentemente 13.2.2025). Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (4)
Nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti: le novità della Legge di Bilancio 2025

Knowing good advice La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) in materia di tracciabilità dei pagamenti (art. 1, commi 81-83, L. 30.12.2024 n. 207). A partire dal 1° gennaio 2025, le spese sostenute per vitto, alloggio e trasporto durante le trasferte di dipendenti o collaboratori saranno deducibili solo se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili. Quali spese sono coinvolte? Le nuove disposizioni riguardano le spese sostenute per: – Vitto e alloggio durante trasferte aziendali; – Rimborsi analitici per spese di viaggio e trasporto, comprese quelle effettuate tramite taxi o NCC (noleggio con conducente); – Spese di rappresentanza sostenute dalle imprese per attività promozionali e relazionali. La deducibilità di queste spese sarà riconosciuta esclusivamente se il pagamento avverrà con strumenti tracciabili come carte di credito, bancomat o bonifici (art. 23, D.Lgs. 241/1997). Quali sono le conseguenze per le imprese e i lavoratori? L’omissione di strumenti di pagamento tracciabili comporta penalizzazioni fiscali per imprese, lavoratori autonomi e dipendenti. Vediamo i dettagli: Indeducibilità delle spese per imprese e lavoratori autonomi Le spese per vitto, alloggio, trasporti non di linea e rappresentanza non saranno deducibili dal reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, indipendentemente dalla natura della spesa o dal contesto in cui è stata sostenuta. Tassazione dei rimborsi per i dipendenti Le spese sostenute dai dipendenti durante trasferte, se rimborsate dal datore di lavoro senza adeguata tracciabilità, saranno considerate reddito imponibile e quindi tassate come reddito da lavoro dipendente. Criticità e Adempimenti per le Imprese Queste nuove disposizioni impongono alle imprese di adeguarsi rapidamente per evitare sanzioni fiscali e problematiche nella gestione dei rimborsi. Le principali criticità includono: – Mancanza di linee guida dettagliate su alcune voci di spesa; – Necessità di implementare policy aziendali dedicate per la gestione delle trasferte; – Adozione di procedure interne più rigorose per la verifica e conservazione delle ricevute di pagamento tracciabili. L’amministrazione finanziaria dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti per gestire le situazioni ambigue o non previste dalla normativa attuale. Nel frattempo, si consiglia alle imprese di aggiornare le proprie procedure e formare adeguatamente il personale incaricato della gestione amministrativa. La tracciabilità dei pagamenti non è solo un obbligo fiscale, ma una condizione essenziale per garantire la corretta deduzione delle spese e per evitare oneri fiscali imprevisti, sia per l’impresa che per i propri dipendenti. Data di pubblicazione Autore Aree di attività Assistenza Fiscale (4)