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Autovettura aziendale assegnata al dipendente: uso promiscuo, implicazioni fiscali e modalità operative
a) Assegnazione autovettura per uso promiscuo
L’assegnazione di autovetture aziendali ai dipendenti per uso promiscuo rappresenta una delle forme più diffuse di fringe benefit in Italia. Si tratta di una formula che consente al lavoratore di utilizzare il veicolo aziendale – tipicamente un’auto, ma talvolta anche moto o scooter – sia per esigenze lavorative (trasferte, visite a clienti o fornitori) sia per scopi personali, ad esempio durante il weekend o nel tempo libero. Da qui la definizione di “uso promiscuo”.
Policy aziendali e accordi formali
L’assegnazione del veicolo è regolata da policy aziendali che stabiliscono le modalità d’uso, le limitazioni e le eventuali responsabilità del dipendente. È prassi predisporre una comunicazione formale per informare il lavoratore sul tipo di veicolo assegnato, sulle condizioni d’uso e, ove previsto, sugli eventuali importi da trattenere in busta paga per coprire costi eccedenti rispetto ai limiti aziendali (es. scelta di un veicolo di fascia superiore, richiesta di accessori extra, ecc.).
Implicazioni fiscali e contributive
In considerazione del fatto che il veicolo viene impiegato sia per scopi lavorativi che personali del lavoratore, si costituisce a tutti gli effetti un beneficio marginale per quest’ultimo poiché ha la possibilità di godere di un bene il cui costo è sostenuto dal datore di lavoro ma che può essere liberamente utilizzato anche per le proprie esigenze personali e familiari. Tale beneficio assume quindi una rilevanza fiscale e contributiva che deve essere necessariamente quantificata e gestita.
La quantificazione deve partire anzitutto dall’analisi attraverso la ripartizione di due fattispecie distinte:
- I limiti di esenzione fiscale dei fringe benefit;
- I criteri di determinazione del valore economico del benefit auto concesso al lavoratore.
Limiti di esenzione:
Secondo la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), fino al 2027 la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit è pari a:
- 000 € per la generalità dei lavoratori;
- 000 € per i lavoratori con figli a carico.
Se il valore complessivo del benefit auto (sommato agli altri fringe benefit eventualmente riconosciuti) è inferiore al limite previsto, non vi è alcun impatto fiscale o contributivo. Se invece lo supera, l’intero importo diventa imponibile.
Conseguenze per il datore di lavoro:
Oltre all’impatto sul netto in busta paga del dipendente, il superamento dei limiti comporta maggiori oneri anche per l’azienda, in termini di contribuzione e costi indiretti.
Come si determina il valore del benefit auto
La normativa di riferimento è l’art. 51, comma 4 del TUIR, più volte aggiornato dal legislatore per includere parametri ambientali nella determinazione del valore del benefit. Di seguito un riepilogo dei criteri applicabili, suddivisi per periodo:
- Assegnazioni fino al 30.06.2020
Tassazione del 30% su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente. - Immatricolazione entro 30.06.2020, assegnazione dal 01.07.2020 al 31.12.2024
Calcolo del valore normale ex art. 9 TUIR (tariffe leasing/noleggio), al netto della quota relativa all’uso aziendale. - Immatricolazione e assegnazione dal 01.07.2020 al 31.12.2024
Tassazione in percentuale variabile basata sul livello di inquinamento del veicolo, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. - Ordine veicolo entro 31.12.2024, assegnazione dal 01.01.2025 al 30.06.2025
Tassazione in percentuale variabile basata sul livello di inquinamento del veicolo, calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente.
- Ordine entro 31.12.2024, assegnazione dal 01.07.2025
Tassazione variabile dal 10% al 50% a seconda della trazione del veicolo, (elettrica, ibrida, benzina, ecc.) calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente; - Ordine, immatricolazione e assegnazione dal 01.01.2025
Tassazione variabile dal 10% al 50% a seconda della trazione del veicolo, (elettrica, ibrida, benzina, ecc.) calcolata su una percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente.
Dubbi interpretativi ancora aperti
Restano alcuni aspetti ancora poco chiari, tra cui:
- Cosa accade se l’auto era già in flotta aziendale, ma viene assegnata a un nuovo dipendente nel 2025?
- Quando adottare il valore normale ex art. 9 TUIR?
Su quest’ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate in passato ha chiarito che nei casi di leasing post 01.07.2020 con veicolo immatricolato prima, è necessario applicare il valore normale del bene, scorporando la quota riferita all’uso lavorativo. Questo approccio, tuttavia, comporta non poche difficoltà operative e gestionali.
Un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate resta auspicabile.
b) Assegnazione autovettura senza uso promiscuo.
E se l’auto è concessa solo per scopi lavorativi?
Infine, è possibile che l’autovettura venga assegnata esclusivamente per l’uso lavorativo. In tal caso, il dipendente accede al veicolo solo durante l’orario di lavoro e lo lascia in azienda a fine giornata, recandosi alla propria abitazione con altro mezzo personale. Qualsiasi uso personale è vietato e può comportare sanzioni disciplinari. Si consiglia, a tutela aziendale, di far firmare al dipendente un documento in cui siano chiaramente indicate tutte le regole d’uso.
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