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Iperammortamento 2026: il ritorno della deduzione maggiorata per gli investimenti in beni strumentali
Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), il legislatore interviene nuovamente sul sistema degli incentivi agli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali di nuova acquisizione, reintroducendo la disciplina dell’iperammortamento, destinata a sostituire i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
La misura, disciplinata dall’art. 1, commi 427–436 della citata Legge, si colloca in continuità con il sostegno alla trasformazione tecnologica delle imprese, ma ne modifica in modo significativo logica e meccanismi applicativi.
L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, delineando un orizzonte temporale pluriennale che mira a riportare stabilità nella programmazione degli investimenti, dopo una fase caratterizzata da strumenti a durata limitata e da risorse contingentate.
A differenza dei crediti d’imposta, l’iperammortamento opera come maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili. Il beneficio si riflette in una deduzione più elevata delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, con effetti diretti sulla determinazione del reddito imponibile.
Ne consegue che l’agevolazione esplica i propri effetti solo in presenza di reddito imponibile; in caso di perdita, il beneficio non decade, ma viene rinviato agli esercizi successivi. Tale maggiorazione ha rilevanza esclusivamente ai fini IRPEF/IRES, restando invece irrilevante ai fini IRAP.
Possono accedere alla misura i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.
Restano escluse le imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali prive di continuità aziendale, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive.
Ai fini dell’agevolazione rileva esclusivamente la data di effettuazione dell’investimento, determinata secondo i criteri ordinari di competenza fiscale di cui all’art. 109 del TUIR.
La maggiorazione del costo è articolata per scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Il perimetro oggettivo dell’iperammortamento comprende beni strumentali materiali e immateriali ad elevato contenuto tecnologico, individuati nei nuovi allegati IV e V alla Legge, aggiornati per riflettere l’evoluzione digitale dei processi produttivi. Vi rientrano inoltre gli investimenti funzionali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti dalla norma.
Nel complesso, la nuova disciplina dell’iperammortamento si presenta come una misura di forte interesse per le imprese: l’estensione temporale favorisce una pianificazione più efficiente, mentre l’aggiornamento degli allegati amplia l’orizzonte dei beni agevolabili e incentiva l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate.
Resta, tuttavia, un ultimo tassello da attendere, rappresentato dal decreto attuativo, atteso entro trenta giorni dalla pubblicazione della Legge, che dovrà chiarire modalità operative, documentazione richiesta e coordinamento con le altre misure agevolative, trasformando l’impianto normativo in uno strumento pienamente utilizzabile dalle imprese.
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