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Novità fiscali per gli Enti del Terzo Settore: cosa cambia dal 2026
La riforma fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) entra finalmente in vigore con l’anno 2026, completando un percorso normativo avviato ormai da diversi anni con il Codice del Terzo Settore (DLgs. 117/2017).
A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – quindi dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare – trovano piena applicazione le disposizioni del Titolo X del Codice, accompagnate dai primi chiarimenti ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 19 febbraio 2026.
La riforma segna un cambio di impostazione profondo: vengono definitivamente superati i regimi speciali del passato (in particolare quello delle ONLUS) per approdare a un sistema unitario, fondato su criteri economici e sostanziali, che richiede agli enti una maggiore consapevolezza nella gestione delle proprie attività e nella lettura dei dati contabili.
Il ruolo centrale dell’iscrizione al RUNTS
Il primo elemento del nuovo assetto è rappresentato dall’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Solo gli enti iscritti possono qualificarsi come ETS ed accedere al regime fiscale previsto dal Codice. L’iscrizione non ha quindi un valore meramente formale, ma costituisce il presupposto indispensabile per l’applicazione dell’intera disciplina agevolativa.
Particolarmente delicata è la posizione delle ex ONLUS. Con il 31 dicembre 2025 si chiude definitivamente il relativo regime e gli enti ancora iscritti all’Anagrafe ONLUS sono chiamati a una scelta obbligata: presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, beneficiando della retroattività degli effetti fiscali dal 1° gennaio 2026, oppure, in mancanza, avviare le procedure di devoluzione del patrimonio secondo le regole del DLgs. 460/1997.
Pertanto con l’entrata in vigore del nuovo sistema si chiude definitivamente l’esperienza delle ONLUS. Le agevolazioni previste dal DLgs. 460/1997 e dall’art. 150 del TUIR cessano di trovare applicazione, lasciando spazio a un modello che privilegia la sostanza economica delle attività rispetto alla veste giuridica dell’ente.
La nuova nozione di non commercialità delle attività di interesse generale
La novità più rilevante introdotta dal Codice riguarda il modo in cui viene valutata la non commercialità delle attività di interesse generale ai fini delle imposte dirette. L’art. 79 del CTS abbandona i criteri formali del passato e adotta un approccio economico basato sul rapporto tra costi e ricavi.
In particolare, un’attività di interesse generale è considerata non commerciale quando è svolta gratuitamente oppure quando i corrispettivi percepiti non eccedono i costi effettivamente sostenuti dall’ente. In tale nozione di costo rientrano non solo i costi diretti, ma anche quelli indiretti imputabili all’attività, inclusi ammortamenti, costi generali e oneri finanziari, mentre restano esclusi i costi figurativi, come il valore del lavoro volontario.
Il legislatore introduce inoltre una significativa regola di tolleranza: la natura non commerciale dell’attività è preservata anche in presenza di un margine positivo, purché questo non superi il 6% dei costi e non si ripeta per più di tre periodi d’imposta consecutivi. Il superamento di tali limiti comporta, invece, la qualificazione dell’attività come commerciale.
ETS commerciali e non commerciali: il test di prevalenza
Accertata la natura delle singole attività, il passo successivo consiste nel qualificare l’ente nel suo complesso come ETS non commerciale oppure ETS commerciale. Il Codice introduce a tal fine un test di prevalenza, che mette a confronto le entrate di natura non commerciale con i proventi commerciali.
Rientrano tra le entrate non commerciali, tra l’altro, i contributi pubblici e privati, le liberalità, le quote associative non corrispettive, i proventi da attività di interesse generale non commerciali e le raccolte fondi occasionali. Sul fronte opposto si collocano i ricavi derivanti da attività svolte con modalità commerciali, comprese le attività diverse esercitate in forma d’impresa.
Qualora i proventi commerciali risultino prevalenti, l’ente assume la qualifica di ETS commerciale, con la conseguenza che tutte le entrate concorrono alla formazione del reddito d’impresa. Per attenuare l’impatto del nuovo sistema, è previsto un regime transitorio per i periodi d’imposta 2026 e 2027, durante i quali l’eventuale mutamento di qualifica produce effetti solo dall’esercizio successivo.
Raccolte fondi e contributi pubblici
Un ulteriore ambito di rilievo riguarda la disciplina delle raccolte fondi. Il Codice distingue nettamente le raccolte pubbliche occasionali, effettuate in occasione di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione, che restano fiscalmente irrilevanti per gli ETS non commerciali, dalle attività di raccolta continuative con corrispettivo, che assumono invece natura commerciale.
Un trattamento analogo è riservato ai contributi pubblici, i quali non concorrono alla formazione del reddito solo se destinati a finanziare attività di interesse generale svolte nel rispetto dei criteri di non commercialità e a condizione che l’ente, nel suo complesso, mantenga la qualifica di ETS non commerciale.
I regimi forfetari: semplificazione e vantaggi fiscali
La riforma prevede due regimi forfetari di particolare interesse. Il primo, disciplinato dall’art. 80 CTS, è riservato agli ETS non commerciali e consente di determinare il reddito imponibile applicando coefficienti di redditività variabili, dal 5% al 17%, in funzione dei ricavi e dell’attività esercitata.
Il secondo, introdotto dall’art. 86 CTS, è dedicato a Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) e può essere adottato anche da enti qualificati come commerciali, purché i ricavi non superino la soglia di 85.000 euro. In questo caso, il reddito imponibile è determinato in modo estremamente agevolato, applicando un coefficiente dell’1% per le ODV e del 3% per le APS, con rilevanti semplificazioni anche ai fini IVA.
Considerazioni finali
Il 2026 rappresenta per gli Enti del Terzo Settore un vero spartiacque. La nuova disciplina fiscale impone un approccio più strutturato alla gestione contabile e una costante attenzione all’equilibrio economico delle attività di interesse generale. In questo contesto, la capacità di monitorare costi e ricavi, di pianificare correttamente le scelte fiscali e di adeguare l’organizzazione interna diventa essenziale per preservare la qualifica di ETS non commerciale e beneficiare appieno delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.
Data di pubblicazione
Autore
Aree di attività