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Telecamere sul luogo di lavoro: tra controllo datoriale e tutela della privacy

L’evoluzione tecnologica ha trasformato radicalmente l’organizzazione del lavoro, introducendo dispositivi e sistemi di videosorveglianza che, se da un lato migliorano efficienza e sicurezza, dall’altro sollevano delicate questioni relative alla tutela della privacy dei lavoratori.

Il bilanciamento tra potere di controllo datoriale e diritti del dipendente rappresenta una delle sfide più complesse del diritto del lavoro contemporaneo.

La disciplina dei controlli a distanza trova il proprio fondamento nell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, norma cardine che deve essere oggi interpretata congiuntamente alle disposizioni del GDPR in materia di privacy e protezione dei dati personali. 

Il Legislatore distingue nettamente tra impianti audiovisivi finalizzati al controllo e strumenti di lavoro o di registrazione degli accessi. Le telecamere rientrano nella prima categoria quando possono incidere, anche indirettamente, sull’attività lavorativa.

In questi casi, l’installazione è ammessa per esigenze organizzative e produttive, sicurezza sul lavoro o tutela del patrimonio aziendale, ma necessita di un accordo sindacale con RSU/RSA o -in mancanza- di un provvedimento autorizzatorio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il comma 3 dell’art. 4 stabilisce che i dati raccolti possono essere utilizzati a fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche disciplinari, solo se il lavoratore sia stato adeguatamente informato e se il trattamento rispetta i principi di trasparenza, minimizzazione, proporzionalità e sicurezza previsti dal GDPR e solo se ciò non sia espressamente vietato dalla contrattazione collettiva, policy o accordi interni.

La recente pronuncia della Corte di cassazione del 24 novembre 2025 affronta un caso emblematico: il licenziamento disciplinare di un croupier sulla base di immagini registrate da telecamere aziendali che avrebbero documentato l’appropriazione di due banconote da 100 euro durante operazioni di cambio.

La Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo le riprese inutilizzabili a fini disciplinari. Il punto centrale della decisione riguarda il fatto che il provvedimento autorizzativo, unitamente agli accordi collettivi adottati, limitava l’uso delle telecamere alla tutela del patrimonio da illeciti di terzi, escludendo espressamente l’impiego per contestazioni disciplinari verso i dipendenti.

Questa pronuncia evidenzia un principio operativo di estrema rilevanza: la stessa tecnologia può essere lecita in astratto, ma diventare inutilizzabile in concreto se l’assetto autorizzativo o negoziale ne limita finalità e condizioni d’uso.

I vincoli assunti dall’azienda tramite accordi sindacali, policy interne o regolamenti hanno valenza vincolante e possono rendere illegittimo anche un provvedimento disciplinare formalmente corretto.

In conclusione, il bilanciamento tra efficienza organizzativa e tutela della persona richiede quindi non solo conformità alle norme, ma anche coerenza tra finalità dichiarate e utilizzo effettivo degli strumenti di controllo e pone l’accento, ancora una volta, sulla necessità che ogni aspetto dell’organizzazione dell’impresa venga valutato in un’ottica di insieme, anche sulle conseguenze che possono avere un impatto sulla gestione delle risorse umane.