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TFR al fondo di tesoreria INPS 2026: il punto
A valle della Legge di Bilancio per il 2026 e delle istruzioni operative diramate dall’INPS, viene modificato il criterio di individuazione dei datori di lavoro privati che sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria del TFR maturando e non già conferito a fondi di previdenza complementare.
La normativa previgente
Fino al 31 dicembre 2025, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS coinvolgeva esclusivamente i datori di lavoro del settore privato che avessero raggiunto la soglia occupazione di 50 dipendenti in una delle seguenti situazioni:
- Per le aziende già esistenti al 31 dicembre 2006, la soglia dimensionale era determinata sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, senza rilevanza delle variazioni intervenute negli anni successivi.
- Per le aziende avviate dopo il 31 dicembre 2006, il parametro è la media annuale dei dipendenti occupati nell’anno di inizio attività, non rilevando ai fini dell’obbligo il superamento della soglia in anni successivi. Tale regola rimane in vigore per le aziende neocostituite.
La novità
La nuova norma rimodula l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, incidendo sui criteri di individuazione dei datori di lavoro privati interessati dall’obbligo.
Con effetto dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono ricompresi nell’obbligo anche i datori che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dei 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno precedente all’anno del periodo di paga considerato. La metodologia di calcolo della soglia dimensionale rimane quella prevista dalla circolare INPS n. 70/2007.
Tale verifica per le società già costituite al 31 dicembre 2025 va effettuata sul solo anno 2025, con obbligo di versamento a partire dal 2026, non rilevando eventuali superamenti della media occupazionale in anni precedenti, poi rientrati sotto la predetta soglia.
L’effetto della nuova norma, per gli anni 2026 e 2027, non opera qualora la media annuale del relativo anno precedente sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. Con effetto sui periodi di retribuzione decorrenti dal 1° gennaio 2032, è invece prevista la riduzione a 40 del numero di lavoratori dipendenti a partire dal quale si applica l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
L’obbligo non ha effetto sui lavoratori che già hanno scelto di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare. Con riferimento a tali lavoratori, pertanto, i datori di lavoro continuano a non avere alcun obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo contributivo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare del 5 febbraio, pertanto entro le denunce di competenza aprile 2026.
Si segnala che in caso di operazioni straordinarie quali cessioni di ramo d’azienda su cui si trovino occupati lavoratori per cui è dovuto il versamento al fondo di tesoreria, l’obbligo permarrà, limitatamente a quei lavoratori, anche in capo al nuovo datore di lavoro non altrimenti obbligato.
Questa regola è rimasta invariata rispetto alla normativa già in essere, ma impone di prestare ulteriore attenzione alle implicazioni contributive, finanziarie e lavoristiche in caso di queste delicate operazioni, per le quali è di primaria importanza farsi seguire in ogni fase da professionisti e consulenti esperti in materia.
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