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Welfare aziendale e soluzioni fintech: i requisiti chiariti dalla Circolare dell’Associazione Italiana Welfare Aziendale n. 1/2026
Spinto anche dalla contrattazione collettiva, per tutti, vedasi il caso del recente rinnovo del CCNL per i dipendenti dell’industria metalmeccanica e installazione di impianti, il mercato del welfare aziendale continua la sua evoluzione verso strumenti sempre più digitali e flessibili.
In questo contesto, la Circolare tecnica AIWA n. 1/2026 riporta all’attenzione una tematica che genera spesso incertezza quando si parla di gestione tramite carta di pagamento di un determinato circuito o wallet: il fatto che un esercente sia dotato di un POS non è infatti sufficiente a garantire la conformità alla normativa vigente (art. 51, comma 3, TUIR).
Il documento aggiorna e sostituisce la precedente Circolare AIWA n. 4/2024, recependo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 5/2025, ed è frutto di tavoli tecnici svoltisi nel corso del 2025.
Cosa si intende per “strumenti fintech” nel welfare
Per soluzioni fintech si intendono applicazioni tecnologiche in ambito finanziario che consentono al lavoratore di fruire dei propri crediti welfare attraverso strumenti evoluti e tracciabili: wallet virtuali, carte di debito o prepagate, app di pagamento operanti su circuiti generalisti.
La circolare ne conferma la legittimità fiscale, a condizione che ricorrano precisi requisiti strutturali, e sottolinea come l’assimilazione del welfare a un mero strumento di pagamento rischi di snaturarne la finalità sociale, esponendo lo strumento a un utilizzo orientato prevalentemente al vantaggio fiscale anziché al benessere del lavoratore.
I capisaldi tecnici obbligatori per i fringe benefit
La conformità richiede il rispetto cumulativo di tutti i seguenti requisiti:
“Circuito privativo” e convenzionamento preventivo: il credito welfare deve essere spendibile esclusivamente presso esercenti oggetto di un accordo commerciale preventivo tra provider e fornitore. Non è sufficiente che un esercente abbia un POS: deve essere formalmente convenzionato e l’elenco degli esercenti — fisico, elettronico o tramite app con geolocalizzazione — deve essere accessibile al lavoratore. Nessun servizio può essere erogato al di fuori di tale perimetro.
Non cumulabilità: nella stessa transazione non è possibile combinare credito welfare e denaro proprio del lavoratore gestiti dallo stesso strumento (carta o app).
Divieto assoluto di operazioni in moneta: lo strumento non può essere abilitato a prelievi, versamenti di contante, trasferimenti a terzi o rimborsi in denaro.
Nominatività e non cedibilità: lo strumento è personale, non cedibile e non commercializzabile.
Emissione antecedente all’utilizzo: il documento di legittimazione deve essere emesso prima del trasferimento o del riscatto del buono: non è ammessa la generazione retroattiva a posteriori.
Le fonti precisano inoltre che l’esercente deve poter ricondurre la transazione a un voucher ex art. 51, comma 3 TUIR, distinto da un qualsiasi pagamento monetario. Il provider deve organizzare internamente un flusso contabile dedicato che consenta la corretta iscrizione a bilancio per l’azienda cliente.
Cosa fare in pratica
Se la vostra azienda utilizza o intende riconoscere ai propri dipendenti voucher card o wallet fintech, è opportuno verificare con il provider prescelto che la soluzione adottata o proposta rispetti pienamente tutti i requisiti descritti, avvalendosi sempre del supporto dei professionisti in ambito fiscale, societario e giuslavoristico che restano a vostra disposizione per supportarvi nella valutazione delle implicazioni amministrative e legali oltre che per guidarvi nella strutturazione di piani welfare solidi sotto ogni aspetto.
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